Lo Statuto - Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini
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TITOLO II - Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini
CAPO I - Partecipazione e decentramento
ART.30 - Partecipazione popolare
1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. 2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo. 3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
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