|
Pagina 14 di 14
TITOLO VI - Disposizioni diverse
ART. 89 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali 1. Il comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione. 2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
ART. 90 - Delega di funzioni alla comunità montana 1. Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla comunità montana l'esercizio di funzioni del comune. 2. Il comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo
ART. 91 - Pareri obbligatori 1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 14, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24, della legge 127/97. 2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può prescindere dal parere.
Art. 92 - Abrogazione Con l'entrata in vigore del presente statuto è abrogato il precedente statuto , le successive modifiche ad esso e tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.
Art. 93 - Entrata in vigore. Dopo il controllo del Comitato regionale di controllo del Lazio, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Lazio, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno. Il presente entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio.
|